Con sentenza n. 10238 del 15 febbraio 2024 (dep. 12 marzo 2024),
la terza sezione penale della Corte di cassazione ha ricordato che in tema di
reati edilizi, la valutazione dell'opera, ai fini della individuazione del
regime abilitativo applicabile, deve riguardare il risultato dell'attività
edificatoria nella sua unitarietà, non potendosi considerare separatamente i
singoli componenti.
Il principio di unitaria valutazione è stato ribadito anche
con riferimento ad opere in grado di non assumere rilevanza penale se esaminate
autonomamente, eppure suscettibili di integrare, proprio in ragione della
necessaria valutazione complessiva, interventi richiedenti titoli abilitativi
corrispondenti al permesso di costruire o ad atti ad esso equivalenti.
Quanto alla configurazione dell'elemento materiale del reato, osserva la Suprema Corte, la sentenza di merito ha chiarito che gli interventi edilizi realizzati (chiusura del portico e realizzazione di una cucina; modifica...
Hai già un abbonamento? Fai il login per visualizzare il testo integrale
LIBRO
Codice penale e di procedura penale e leggi complementari - vigente
Luigi Alibrandi, Piermaria Corso
CORSO VIDEO REGISTRATO
Videoregistrazione live webinar - Cronaca, critica e satira: istruzioni per l'uso
Vincenzo Cardone, Fabrizio Criscuolo, Francesco Verri