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Con sentenza n. 13589, la seconda sezione penale della Corte di
Cassazione è intervenuta sul processo «in absentia» e sul correlato rimedio della rescissione del giudicato.
Come è noto, a seguito delle modifiche operate dalla L. 28 aprile 2014, n. 67 (art. 11, comma 6), la disciplina del processo in absentia ex art. 420-bis c.p.p. subordina la possibilità di procedere "in assenza" dell'imputato alla «effettiva conoscenza del procedimento», ossia all'effettiva informazione sul contenuto dell'accusa, sulla pendenza del procedimento e sui tempi e luoghi della sua celebrazione. Per tale motivo, la norma richiede che l'imputato «abbia ricevuto personalmente la notificazione dell'avviso dell'udienza» ovvero risulti «con certezza» che egli sappia del procedimento; a tale prova positiva della conoscenza si aggiungono le ipotesi di conoscenza tipizzata contemplate dal secondo comma 2 dell'art. 420-bis, vale a dire la dichiarazione od elezione di domicilio;...
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