Con ordinanza n. 1149 dell’11 gennaio 2024, la seconda sezione civile della Corte di Cassazione ha ricordato che, nell'interpretazione del testamento, il giudice deve accertare, secondo il principio generale di ermeneutica enunciato dall'art. 1362 c.c., applicabile, con gli opportuni adattamenti, anche in materia testamentaria, quale sia stata l'effettiva volontà del testatore comunque espressa, badando al significato pratico e concreto delle espressioni usate, al quale deve dare prevalenza rispetto a quello meramente letterale, tenendo presente, nei casi dubbi, il complesso delle disposizioni e quegli elementi estrinseci che siano stati idonei ad influire sulla determinazione della volontà del testatore e a rivelare le ragioni, il contenuto delle disposizioni e le finalità con esse perseguite (Cass. civ., sez. II, 26 febbraio 1970, n. 469) e, dunque, considerando congiuntamente, e in modo coordinato, l'elemento letterale e quello logico dell'atto unilaterale...
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