Con ordinanza n. 9811 dell'11 aprile 2024, la terza sezione civile della Corte di Cassazione ha ricordato che, secondo l’indirizzo della giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. civ., sez. III, 11 ottobre 2018, n. 25170 e successive conformi), «la preliminare fase sommaria delle opposizioni esecutive (successive all’inizio dell’esecuzione) davanti al giudice dell’esecuzione (ai sensi degli artt. 615, comma 2, 617, comma 2, e 618, nonché 619 c.p.c.) è necessaria ed inderogabile, in quanto prevista non solo per la tutela degli interessi delle parti del giudizio di opposizione ma anche di tutte le parti del processo esecutivo e, soprattutto, in funzione di esigenze pubblicistiche, di economia processuale, di efficienza e regolarità del processo esecutivo e di deflazione del contenzioso ordinario» onde «la sua omissione, come il suo irregolare svolgimento, laddove abbia impedito la regolare instaurazione del contraddittorio nell’ambito del processo...
Hai già un abbonamento? Fai il login per visualizzare il testo integrale
CORSO VIDEO REGISTRATO
INTELLIGENZA ARTIFICIALE: ISTRUZIONI PER L'USO (Videoregistrazione)
Valerio de Gioia, Juri Rudi, Luigi Viola