Con ordinanza n. 6940 del 12 marzo 2024, la terza sezione civile della
Corte di Cassazione ha affermato che la clausola claims made fa dipendere la
prestazione dell'assicuratore della responsabilità civile non solo da un evento
futuro ed incerto ascrivibile a colpa dell'assicurato, ma altresì da un
ulteriore evento futuro ed incerto dipendente dalla volontà del terzo
danneggiato: la richiesta di risarcimento. L'avveramento di tale condizione,
tuttavia, esula del tutto dalla sfera di dominio, dalla volontà e
dall'organizzazione dell'assicurato, che non ha su essa ha alcun potere di
controllo.
La clausola in esame infatti, elevando la richiesta del terzo a "condizione" per il pagamento dell'indennizzo, legittima l'assicuratore a sottrarsi alle proprie obbligazioni ove quella richiesta sia mancata: con la conseguenza che se l'assicurato adempia spontaneamente la propria obbligazione risarcitoria prima ancora che il terzo glielo richieda (come correttezza e buona fede...
Hai già un abbonamento? Fai il login per visualizzare il testo integrale
WEBINAR
PACCHETTO ESERCITAZIONI TUTTE LE MATERIE - CONFRONTO INDIVIDUALE CON I PROFESSORI
Alberto Marcheselli, Giuliana Passero, Massimo Scuffi