Con ordinanza
n. 4519 del 20 febbraio 2024, la terza sezione civile della Corte di Cassazione
ha affermato che il contratto di trasporto di cose, quando il destinatario è
persona diversa dal mittente, si configura come un contratto tra mittente e
vettore a favore del terzo destinatario, in cui i diritti e gli obblighi del
destinatario verso il vettore nascono con la consegna delle cose a destinazione
o con la richiesta di consegna, che integra la “dichiarazione di volerne
profittare”, ai sensi dell’art. 1411 c.c., e segna il momento in cui il
destinatario fa propri gli effetti del contratto, da tale momento potendosi il
vettore rivolgere solo a lui per il soddisfacimento del credito di rimborso e
corrispettivo (Cass. civ., sez. un., 1° marzo 1978, n. 1034; Cass. civ., sez. III,
20 agosto 2013, n. 19225; Cass. civ., sez. III, 15 maggio 2018, n. 11744; Cass.
civ., sez. VI-3, 3 agosto 2021, n. 22149).
In particolare, la sostituzione del destinatario al mittente, nei diritti...
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