Con sentenza n. 5550 nel 16 maggio-24 giugno la sesta sezione del Consiglio di Stato è intervenuta in merito ai presupposti processuali e condizioni dell’azione nel processo amministrativo.
Nel processo civile, l’istituto della «legittimazione ad agire» si iscrive nella cornice del diritto all’azione; essa «serve ad individuare la titolarità del diritto ad agire in giudizio»; essa consiste nella titolarità del potere e del dovere – rispettivamente per la legittimazione attiva e per quella passiva – di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto in causa, secondo la prospettazione offerta dall’attore, indipendentemente dalla effettiva titolarità, dal lato attivo o passivo, del rapporto stesso (Cass. civ., sez. III, 22 novembre 2007, n. 25652). Nel codice del processo amministrativo, il rinvio esterno al codice di procedura civile, operato dall’art. 39 c.p.a., conferma il rilievo della categoria dei presupposti processuali e...
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