Con ordinanza n. 4818 del 23 febbraio 2024, la seconda sezione civile della Corte di Cassazione ha ribadito il consolidato orientamento consolidato secondo cui, in relazione alla domanda rivolta al conseguimento dell'indennizzo derivante da contratto di assicurazione stipulato dal condominio, sussiste la legittimazione dell'amministratore di condominio ad agire giudizialmente, ai sensi dell'art. 1130, comma 1, n. 4) e dell'art. 1131 c.c., senza necessità di preventiva autorizzazione da parte dell'assemblea dei condomini (vedi Cass. civ. 20 febbraio 2009, n. 4245; Cass. civ. 26 marzo 1996, n. 2678), ed ha negato la legittimazione dell'amministratore condominiale alla chiamata in garanzia di un terzo, ove tale chiamata trovi fondamento in rapporti contrattuali intervenuti tra il terzo medesimo ed i singoli condomini e, quindi, esorbitanti i limiti della sua rappresentanza processuale secondo i criteri fissati dall'art. 1131, comma 1, c.c. (Cass. civ. 16 aprile 1991, n. 4066; Cass. civ. n....
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