Con ordinanza n. 17295 del 24 giugno 2024, la prima sezione civile
della Corte di Cassazione ha ribadito la linea di demarcazione tra la
legittimazione ad agire e la titolarità del diritto fatto valere in giudizio
già tracciata dalla Suprema Corte a Sezioni Unite (Cass. civ., sez. un., 16
febbraio 2016, n. 2951).
La legittimazione ad agire in giudizio, ai sensi dell’art. 81 c.p.c.,
spetta a chiunque faccia valere nel processo un diritto «assumendo» di esserne
titolare, sicché la parte è il soggetto «che in proprio nome domanda o il
soggetto contro il quale la domanda, sempre in proprio nome, è proposta»,
utilizzando la tesi della «prospettazione», nel senso che al fine di valutare
la sussistenza della legittimazione ad agire, deve valutarsi «la domanda, nella
quale l’attore deve affermare di essere titolare del diritto dedotto in
giudizio».
La titolarità del diritto che la parte ha prospettato come suo attiene,
invece, al «merito della causa».
La...
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