Con ordinanza n. 17415, la prima sezione civile della Corte di Cassazione ha ricordato che, come ripetutamente affermato dalle decisioni dell’Arbitro Bancario Finanziario (cfr. amplius, decisione del Collegio di coordinamento ABF del 3 maggio 2022, n. 6886), la qualifica soggettiva di “cliente” della banca sussiste quando, pur non essendo stato stipulato un contratto tra le parti, l’istante chieda l’accertamento di diritti, obblighi o facoltà che scaturiscano da rapporti relativi a operazioni e servizi bancari e finanziari, ivi compresi quelli di pagamento. Pertanto, nel caso in cui il conto corrente di accredito sia detenuto presso un prestatore di servizi con il quale il legittimo beneficiario del pagamento non ha alcun rapporto contrattuale, la responsabilità in cui l'intermediario incorre può essere considerata contrattuale giusta la teoria del cosiddetto “contatto sociale qualificato”, in ragione della quale sulla banca grava un obbligo...
Hai già un abbonamento? Fai il login per visualizzare il testo integrale
WEBINAR
PACCHETTO ESERCITAZIONI TUTTE LE MATERIE - CONFRONTO INDIVIDUALE CON I PROFESSORI
Alberto Marcheselli, Giuliana Passero, Massimo Scuffi