Con sentenza n. 36947 del 19 giugno-7 settembre 2023, la quinta
sezione penale della Corte di cassazione si è pronunciata sulla fidefacienza
delle relazioni di servizio redatte dai pubblici ufficiali e sulla incompatibilità
tra reati di falso ed esercizio del diritto di difesa, nella declinazione del
principio nemo tenetur se detegere.
Appare opportuno premettere che il concetto di atto pubblico è, agli effetti della tutela penale, più ampio di quello desumibile dall'art. 2699 c.c., dovendo rientrare in detta nozione non soltanto i documenti redatti da un notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato, ma anche quelli formati dal pubblico ufficiale o dal pubblico impiegato, nell'esercizio delle loro funzioni, per uno scopo diverso da quello di conferire ad essi pubblica fede, purché aventi l'attitudine ad assumere rilevanza giuridica o valore probatorio interno alla pubblica amministrazione (in termini, Cass. pen., sez. V, 17 dicembre 2018, dep. 2019, n. 3542)....
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Codice penale e di procedura penale e leggi complementari - vigente
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