Con sentenza n. 5350 del 14 giugno
2024, la terza sezione del Consiglio di Stato ha dato continuità all’indirizzo
interpretativo suggellato a più riprese dalla giurisprudenza nomofilattica
dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato secondo cui la persona fisica
priva della qualità di imprenditore o il semplice professionista non possono
essere attinti da una informativa antimafia.
Militano in favore dell’opzione esegetica che esclude l’interdicibilità della semplice persona fisica una pluralità di indici interpretativi che pare utile mettere a sistema nell’ottica della composizione del quadro ermeneutico. Innanzitutto, il tenore letterale del microsistema della disciplina antimafia individua come riferimento soggettivo costante degli effetti dei provvedimenti inibitori prefettizi l’impresa, sia in forma individuale, sia in forma societaria al punto che, sin dalla disposizione di esordio, a livello definitorio, l’interdittiva viene definita come...
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