Con ordinanza n. 15431 del 3 giugno 2024, la terza sezione civile della
Corte di Cassazione ha affermato che l’art. 143, comma 2, D.L.vo 7 settembre
2005, n. 209 è chiaro nell’affermare che la C.A.I. sottoscritta da entrambi i
conducenti determina una presunzione, salvo prova contraria da parte
dell’impresa di assicurazione, che il sinistro si sia svolto con le modalità e
le conseguenze indicate su quel modulo.
Non si tratta, in proposito, di una novità legislativa, dal momento che la disposizione ora richiamata costituisce la riproposizione dell’art. 5, comma 2, D.L. 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, nella L. 26 febbraio 1977, n. 39. La presunzione è finalizzata, chiaramente, ad un intento deflattivo del contenzioso, avendo lo scopo di garantire entrambi i conducenti del fatto che il riconoscimento concorde delle colpe non venga messo in discussione dagli assicuratori ribaltando l’onere della prova a carico del danneggiato. Ed è...
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