Con sentenza del 16 gennaio 2024, la Grande Sezione della Corte
di Giustizia dell’Unione Europea ha rilevato che l’articolo 60, paragrafo 1,
della Convenzione di Istanbul dispone che la violenza contro le donne basata
sul genere deve essere riconosciuta come una forma di persecuzione ai sensi
dell’art. 1, sezione A, punto 2, della Convenzione di Ginevra. Dall’altro lato,
tale art. 60, paragrafo 2, impone alle parti di accertarsi che
un’interpretazione sensibile al genere sia applicata a ciascuno dei motivi di
persecuzione previsti dalla Convenzione di Ginevra, e che nei casi in cui sia
stabilito che il timore di persecuzione è basato su uno o più di tali motivi,
sia riconosciuto ai richiedenti asilo lo status di rifugiato.
In secondo luogo, per quanto riguarda la prima condizione di identificazione di un «determinato gruppo sociale», prevista all’articolo 10, paragrafo 1, lettera d), primo comma, della direttiva 2011/95 e rammentata al punto 40 della...
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