Con ordinanza
n. 33190 del 20 novembre 2023, la seconda sezione civile della Corte di
Cassazione ha affermato che nella rivendicazione l'attore deve fornire la prova
"rigorosa" della proprietà, dimostrando un titolo di acquisto
originario o, nel caso di titolo derivativo, risalendo fino al dante causa che
abbia acquistato a titolo originario, senza che alcun onere gravi sul convenuto,
il quale può trincerarsi sul commodum possessionis, limitandosi ad eccepire il
principio possideo quia possidio.
L'acquisto a
titolo derivativo (il contratto o la successione ereditaria) indica solo che
c’è stato un atto di trasmissione del diritto di cui era titolare il dante
causa.
Poiché nemo
plus iuris ad alium transferre potest quam ipse habet, il rivendicante che
esibisca un titolo derivativo non dimostra di essere effettivamente
proprietario, ma solo di avere ricevuto la legittimazione a possedere che era
vantata dal suo predecessore.
L'attore deve dunque risalire a un...
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