Con
ordinanza n. 14798 del 26 maggio 2023, la terza sezione civile della Corte di
Cassazione è intervenuta in tema di bonifica e di ripristino ambientale delle
aree inquinate.
A norma del comma 2 dell’art. 17, D.L.vo 5 febbraio 1997, n. 22: «2. Chiunque cagiona, anche in maniera accidentale, il superamento dei limiti di cui al comma 1, lettera a), ovvero determina un pericolo concreto ed attuale di superamento dei limiti medesimi, è tenuto a procedere a proprie spese agli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale delle aree inquinate e degli impianti dai quali deriva il pericolo di inquinamento …». Dispongono poi, per quanto qui rileva, i commi da 9 a 11 della medesima disposizione: «9. Qualora i responsabili non provvedano ovvero non siano individuabili, gli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale sono realizzati d'ufficio dal Comune territorialmente competente e ove questo non provveda dalla...
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