Con sentenza n. 11085 del 17 gennaio-15 marzo 2024, la sesta sezione penale della Corte di Cassazione, intervenendo in merito al reato di rifiuto d’atti d’ufficio, ha vagliato la responsabilità penale del medico in servizio di guardia medica che, pur richiesto, decida di non eseguire
l'intervento domiciliare urgente.
L'art. 13, d.P.R. n. 41 del 1991 stabilisce che il medico in servizio di guardia deve rimanere a disposizione «per effettuare gli interventi domiciliari a livello territoriale che gli saranno richiesti» e durante il turno «è tenuto ad effettuare al più presto tutti gli interventi che gli siano richiesti direttamente dagli utenti».
È di tutta evidenza che, in base alla norma citata, la necessità e l'urgenza di effettuare una visita domiciliare spetti alla valutazione discrezionale del sanitario di guardia, sia sulla base della sintomatologia riferitagli che sulla base della propria esperienza. Tale valutazione, però, è sindacabile dal giudice di merito, in...