Con ordinanza
n. 25289 del 25 agosto 2023, la terza sezione civile della Corte di Cassazione
è intervenuta sulla responsabilità della compagnia di assicurazione per le
condotte poste in essere dall’agente una volta revocato il mandato.
Preliminarmente si premette che spesso si fa confusione tra l’omissione che caratterizza l’azione e l’omissione in senso stretto, ossia tra una condotta attiva, caratterizzata dall’omesso rispetto delle norme cautelari, ed una condotta omissiva in senso stretto. Precisare la distinzione tra queste due figure è indispensabile poiché diverso è il regime giuridico dell’una e dell’altra, e diversa è la regola di responsabilità. Non ogni omissione integra un illecito omissivo: la colpa è da un punto di vista strutturale una omissione, consistendo nell’omesso rispetto di una regola cautelare. Chi agisce con colpa omette di osservare regole di prudenza: chi non si ferma allo stop è in colpa perché ha omesso di osservare...
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