Con ordinanza n. 7961 del 25 marzo 2024, la prima sezione civile della
Corte di Cassazione ha affermato che, in via generale, la revoca
dell’assegnazione dell’abitazione familiare costituisce una sopravvenienza
sfavorevole per l’ex coniuge che ne sia stato assegnatario, la quale è
suscettibile di essere valutata, ai fini della verifica dei presupposti per la
revisione delle condizioni di divorzio ai sensi dell’art. 9, comma 1, L. n. 898
del 1970, tanto più quando si accompagna all’acquisto della disponibilità
materiale della stessa da parte dell’altro ex coniuge che ne sia proprietario
esclusivo.
È vero, infatti, che la statuizione sull’assegnazione della casa familiare è posta nell’esclusivo interesse del figlio minorenne o maggiorenne ma non ancora autosufficiente economicamente. Tuttavia, a prescindere da tale indiscussa funzione, finalizzata a conservare l’habitat familiare dei figli, non può negarsi che detta assegnazione abbia dei riflessi...
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