Con sentenza n. 3684 del 23 aprile 2024, la sesta sezione del Consiglio
di Stato ha affermato che, nel disegno del codice di procedura civile – al
quale, sul tema, l’art. 106 c.p.a. rinvia (artt. 395 e 396 c.p.c.) – la
revocazione si configura come rimedio concepito per contrastare una serie, pur
circoscritta, di vizi che sono assunti come indici rivelatori della probabile
ingiustizia della decisione, giustificando la rimozione della sentenza e la
restituzione delle parti nello stato anteriore alla sua pronuncia.
Con specifico riferimento all’ipotesi prevista dall’art. 395, n. 4), c.p.c., la ratio dell’impugnazione revocatoria per errore di fatto va identificata nell’esigenza di riaprire il processo in ragione di una falsa percezione della realtà processuale, obiettivamente e immediatamente rilevabile, che ha indotto il giudice ad affermare o soltanto a supporre, purché attraverso un’enunciazione espressa nella motivazione, l’esistenza di un fatto...
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