Con sentenza n. 3225 del 11 aprile 2024, la settima sezione del
Consiglio di Stato ha affermato che il legislatore ha definito l’ambito della
nuova ipotesi di revocazione entro limiti notevoli dietro ai quali traspaiono
la volontà di salvaguardare l’esigenza di certezza data dal giudicato,
contrapposta alla esigenza di ristabilimento della giustizia sostanziale, e
l’attenzione ad evitare un significativo aumento del numero dei processi. In
questo senso, si legittimerebbe lo strumento in questione solamente quanto la
forma della restitutio in integrum tramite indennizzo non sia idoneo o
sufficiente a garantire una adeguata tutela al ricorrente, in violazione del
principio dell’effettività della tutela giurisdizionale, declinandosi, quindi,
come strumento residuale e sussidiario.
Quanto alla revocazione per mancato rinvio pregiudiziale alla CGUE, l’analisi cade sull’art. 267 TFUE, in base al quale quando una questione relativa “all’interpretazione dei...
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Il sindacato giurisdizionale sull'attività amministrativa
Antonio Cassatella, Roberto Chieppa, Alfredo Moliterni