Con sentenza n. 21003 del 22 febbraio-28 maggio 2024, la quinta sezione
penale della Corte di Cassazione è intervenuta in merito ai reati di falso.
La formazione della copia di un atto inesistente non integra il reato di falsità materiale, salvo che la copia assuma l'apparenza di un atto originale. Le Sezioni Unite - nel delineare i limiti della rilevanza penale della «contraffazione che si realizza mediante la formazione di un atto in realtà inesistente» compiuta mediante «l'utilizzo di una falsa copia», pervenendo all'elaborazione del principio appena esposto - ha a chiare lettere condiviso «quel filone interpretativo» già presente nella giurisprudenza di legittimità, «che meglio ne definisce l'ambito di estensione incentrando la sua attenzione sulle ipotesi in cui la copia di un documento si presenti o venga esibita con caratteristiche tali, di qualsiasi guisa, da voler sembrare un originale, ed averne l'apparenza», ovvero «la sua formazione sia idonea e...
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Codice penale e di procedura penale e leggi complementari - vigente
Luigi Alibrandi, Manfredi Bontempelli
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