Con ordinanza n. 6782 del 14 marzo 2024, la sezione lavoro della Corte di
Cassazione ha affermato che l'istituto del preavviso, comune alla maggior parte
dei contratti di durata a tempo indeterminato (si veda, ad es., l'art. 1569
c.c. per il contratto di somministrazione, l'art. 1750 c.c. per il contratto di
agenzia, l'art. 1833 c.c. per il contratto di conto corrente), adempie alla
funzione economica di attenuare per la parte che subisce il recesso - che è
atto unilaterale recettizio di esercizio di un diritto potestativo - le
conseguenze pregiudizievoli della cessazione del contratto.
Costituisce comune affermazione che in tema di rapporto di lavoro a tempo indeterminato l'istituto del recesso - disciplinato dall'art. 2118 c.c.- adempie a una funzione destinata a variare in funzione della considerazione della parte non recedente; in caso di licenziamento si ritiene che il preavviso abbia la funzione di garantire al lavoratore la continuità della percezione della...
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