Con sentenza n. 2157 del 5 marzo 2024, la sesta sezione del
Consiglio di Stato ha ribadito il principio secondo cui, ai sensi dell’art. 32,
comma 27, lett. d), D.L. n. 269 del 30 settembre 2003, convertito nella L. n.
326 del 24 novembre 2003 (cd. terzo condono), le opere abusivamente realizzate
in aree sottoposte a specifici vincoli sono sanabili solo se, oltre al
ricorrere delle ulteriori condizioni – e cioè che le opere siano realizzate
prima della imposizione del vincolo, che siano conformi alle prescrizioni
urbanistiche e che vi sia il previo parere dell’Autorità preposta alla tutela
del vincolo - siano opere minori senza aumento di superficie (restauro,
risanamento conservativo, manutenzione straordinaria). Pertanto, un abuso
comportante la realizzazione di nuove superfici e nuova volumetria in area assoggettata
a vincolo non può essere sanato.
Specularmente, il Consiglio di Stato (Cons. Stato, sez. VI, 18 maggio 2015, n. 2518) ha chiarito che, ai sensi...
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