Con sentenza n.
988 del 31 gennaio 2024, la quarta sezione del Consiglio di Stato ha affermato
che l’accertamento in via principale dell’usucapione appartiene alla
giurisdizione del giudice ordinario.
Ciò in base
all’orientamento interpretativo che riconosce la giurisdizione del giudice
ordinario allorquando l’usucapione è stata fatta valere, in primo grado, non
mediante una semplice eccezione (riconvenzionale), ma con una domanda
riconvenzionale di accertamento dell’esistenza del diritto di proprietà (Cons.
Stato, sez. IV, 18 maggio 2022, n. 3922; Cons. giust. amm. 6 luglio 2020, n.
539; Cons. Stato, sez. IV, 24 ottobre 2017, n. 4888; Cons. Stato, sez. IV, 23
giugno 2016, n. 3415).
Tali principi non sono tuttavia applicabili al caso della servitù coattiva, la quale, secondo un orientamento dottrinale e giurisprudenziale, non è suscettibile di essere acquisita per usucapione. I modi di costituzione delle servitù volontarie possono essere negoziali e non...
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