Con sentenza n. 473 del 15 gennaio 2024, la quarta sezione
del Consiglio di Stato ha ribadito i seguenti principi affermati dalla Adunanza
plenaria con sentenza n. 30 agosto 2018, n. 12:
a) Gli atti con i quali la pubblica amministrazione determina
e liquida il contributo di costruzione, previsto dall’art. 16, d.P.R. n. 380
del 2001, non hanno natura autoritativa, non essendo espressione di una potestà
pubblicistica, ma costituiscono l’esercizio di una facoltà connessa alla
pretesa creditoria riconosciuta dalla legge al Comune per il rilascio del
permesso di costruire, stante la sua onerosità, nell’ambito di un rapporto
obbligatorio a carattere paritetico e soggetta, in quanto tale, al termine di
prescrizione decennale, sicché ad essi non possono applicarsi né la disciplina
dell’autotutela dettata dall’art. 21-nonies, L. n. 241 del 1990 né, più in
generale, le disposizioni previste dalla stessa legge per gli atti
provvedimentali manifestazioni di imperi;
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