Con sentenza n. 16054 del 29 febbraio-17 aprile 2024, la seconda
sezione penale della Corte di Cassazione ha ricordato, ai fini della tutela
penale, mentre il concetto di contraffazione presuppone la riproduzione
integrale, in tutta la sua configurazione, di un marchio o di un altro segno
distintivo, per alterazione del marchio o di un altro segno distintivo – condotta
che è parimenti punibile a norma degli artt. 473 e 474 c.p. – si intende la
riproduzione solo parziale dello stesso marchio o altro segno distintivo ma
tale da potersi confondere con il marchio o segno distintivo originari.
Tale valutazione di confondibilità del marchio rispetto a quello originario deve essere condotta sulla base non di un esame analitico, condotto attraverso l'apprezzamento particolareggiato e la separata considerazione di ogni singolo elemento, ma sulla base di un esame globale e sintetico, con riguardo all'insieme degli elementi salienti (grafici e visivi), mediante una valutazione...
Hai già un abbonamento? Fai il login per visualizzare il testo integrale
CORSO VIDEO REGISTRATO
Enrico Mario Ambrosetti, Filippo Berto