Con sentenza n. 5082 del 6 giugno
2024, la terza sezione del Consiglio di Stato, intervenendo in materia di armi,
ha affermato che il legislatore affida all’Autorità di pubblica sicurezza la
formulazione di un giudizio di natura prognostica in ordine alla possibilità di
abuso delle armi, da svolgersi con riguardo alla condotta e all’affidamento che
il soggetto richiedente può dare.
Il potere di rilasciare le licenze per porto d’armi costituisce una deroga al divieto sancito dall’art. 699 c.p. e dall’art. 4, comma 1, L. n. 110/1975. La regola generale è, pertanto, il divieto di detenzione delle armi, al quale l’autorizzazione di polizia può derogare in presenza di specifiche ragioni e in assenza di rischi anche solo potenziali, che è compito dell’Autorità di pubblica sicurezza prevenire. La Corte Costituzionale, sin dalla sentenza del 16 dicembre 1993, n. 440, ha affermato che “il porto d’armi non costituisce un diritto assoluto, rappresentando,...
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Il sindacato giurisdizionale sull'attività amministrativa
Antonio Cassatella, Roberto Chieppa, Alfredo Moliterni