Con ordinanza interlocutoria n. 8639 del 2 aprile 2024, la prima
sezione civile della Corte di Cassazione ha affermato che è possibile ritenere che,
in ragione della pronuncia di incostituzionalità dell'art. 25, comma 3, D.L.vo
n. 342 del 1999, le clausole anatocistiche inserite in contratti di conto
corrente conclusi prima dell'entrata in vigore della delibera CICR 9 febbraio 2000
sono radicalmente nulle, con conseguente impraticabilità del giudizio di
comparazione previsto dal comma 2 dell'art. 7 della delibera del CICR teso a
verificare se le nuove pattuizioni abbiano o meno comportato un peggioramento
delle condizioni precedentemente applicate, sicché in tali contratti perché sia
introdotta validamente una nuova clausola di capitalizzazione degli interessi,
è necessaria una espressa pattuizione formulata nel rispetto dell'art. 2 della
predetta delibera (Cass. civ., n. 9140/2020; Cass. civ., n. 29420/2020).
Va, infatti, ricordato che la delibera CICR del 9 febbraio...
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