Con ordinanza n. 18664 del 3 luglio 2023, la prima sezione
civile della Corte di Cassazione è intervenuta in tema di disciplina delle
clausole anatocistiche.
La Suprema Corte, a partire da Cass. civ. 16 marzo 1999, n. 2374, modificando il precedente orientamento giurisprudenziale, ha affermato la nullità delle dette clausole, siccome non fondate su di un uso normativo, ritenendole quindi in contrasto con la norma cogente di cui all’art. 1283 c.c.: tesi, quest’ultima, andatasi consolidando e sulla quale si sono infine espresse, in senso adesivo, le Sezioni Unite (Cass. civ., sez. un., 4 novembre 2004, n. 21095). L’art. 120, comma 2, t.u.b., nel testo vigente ratione temporis, successivo alla modifica introdotta col D.L.vo n. 242/1999, ha disposto: «Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in...
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