Con ordinanza
n. 2629 del 29 gennaio 2024, la prima sezione civile della corte di Cassazione è
intervenuta sul sistema normativo del recesso nelle società per azioni.
È opinione condivisa fra gli interpreti che la riforma del diritto societario del 2003 abbia superato i due principî che in precedenza connotavano l’art. 2437 c.c.: ossia, da un lato, la tassatività delle cause di recesso e, dall’altro lato, la preferenza per l’interesse all’integrità del patrimonio sociale ed alla prosecuzione dell’impresa, con la conseguente liquidazione “punitiva” per il socio uscente. Con la riforma del 2003, tale prospettiva è mutata. Il termine exit, mutuato dal linguaggio economico, accomuna il recesso e l’alienazione delle partecipazioni sociali, i quali, pur in sé assai diversi, appunto sul piano economico hanno una certa somiglianza. Se l’intento centrale della riforma del diritto societario del 2003 fu quello di favorire la competitività delle imprese...
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