Con ordinanza n. 18908 del 10 luglio 2024, la seconda sezione civile della Corte di Cassazione ha affermato che le obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attività professionale, come quelle dell’avvocato, sono, di regola, obbligazioni di mezzi e non di risultato, in quanto il professionista, assumendo l'incarico, si impegna a prestare la propria opera per raggiungere il risultato desiderato ma non a conseguirlo, senza che il proprio inadempimento possa essere desunto senz’altro dal mancato raggiungimento del risultato utile avuto di mira dal cliente, dovendo, invece, essere valutato alla stregua dei doveri inerenti allo svolgimento dell'attività professionale, ed in particolare, al dovere di diligenza, per il quale trova applicazione, in luogo del criterio generale della diligenza del buon padre di famiglia, il parametro della diligenza professionale media fissato dall'art. 1176, comma 2, c.c., da commisurarsi alla natura dell'attività esercitata, sicché la...
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