Con sentenza n.
6894 del 14 luglio 2023, la sesta sezione del Consiglio di Stato ha affrontato
la questione delle deroghe al divieto dei nova contemplate dall’art. 104, comma
1, prima parte c.p.a..
Quest’ultima disposizione stabilisce, infatti, che “Nel giudizio di appello non possono essere proposte nuove domande, fermo quanto previsto dall'articolo 34, comma 3, né nuove eccezioni non rilevabili d'ufficio”. Sulla scorta del dato letterale della previsione in parola, il divieto in parola può essere superato, rispetto al rilievo della questione di nullità, solo ove quest’ultima si atteggi, sul piano processuale, ad “eccezione”, ovvero a fatto estintivo, impeditivo o modificativo dell’altrui pretesa, e non anche ove la stessa sia posta a fondamento di una “domanda”. Del resto, v’è una netta differenza, in punto di riflessi processuali, tra “domanda” ed “eccezione” posto che solo la prima determina un reale ampliamento del thema...
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