Con sentenza n. 12140 del 6 ottobre 2023-22 marzo 2024, la prima
sezione penale della Corte di Cassazione ha ricordato che i delitti d'incendio
e di danneggiamento seguito da incendio si distinguono in relazione
all'elemento psicologico in quanto mentre il primo è connotato dal dolo
generico, ovvero dalla volontà di cagionare l'evento con fiamme che, per le
loro caratteristiche e la loro violenza, tendono a propagarsi in modo da creare
un effettivo pericolo per la pubblica incolumità, il secondo è connotato dal
dolo specifico di danneggiare la cosa altrui, senza la previsione che ne
deriverà un incendio con le caratteristiche prima indicate o il pericolo di
siffatto evento (Cass. pen., sez. I, 17 maggio 2019, n. 29294).
Quanto ai rapporti tra il reato di cui all'art. 424 c.p. e quello di cui all'art. 635 c.p., secondo la consolidata e condivisa giurisprudenza di legittimità il reato di danneggiamento seguito da incendio richiede, come elemento costitutivo, il...
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Codice penale e di procedura penale e leggi complementari - vigente
Luigi Alibrandi, Piermaria Corso
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