Con sentenza n. 444 dell’8 gennaio 2024, la seconda sezione
civile della Corte di Cassazione è intervenuta in tema di distanze tra le
costruzioni.
L’art. 905, ultimo comma, c.c. esclude l’obbligo di osservare
la distanza minima di un metro e mezzo per l’apertura di vedute dirette verso
il fondo del vicino quando fra i due fondi vi sia una via pubblica. Sin dalla
sentenza delle Sezioni Unite n. 3460/1977, preceduta da altre più risalenti nel
tempo (n. 2945/1960, n. 927/1967 e n. 780/1970), la Suprema Corte ha
costantemente affermato che le distanze per l’apertura di vedute prescritte
dalla citata norma del codice sostanziale non sono applicabili in caso di
presenza di una strada pubblica, sia che questa passi fra i due immobili
interessati, rendendoli fronteggianti, sia che si ponga, rispetto alle vedute,
ad angolo retto.
Al cennato indirizzo si sono in sèguito uniformate, fra le altre, Cass. civ. n. 3519/1979, Cass. n. 9297/1992 e Cass. n. 2390/1994....
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