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Le distanze per l’apertura di vedute in caso di presenza di una strada pubblica

Autore: Valerio de Gioia
Data: 08 Gennaio 2024

Con sentenza n. 444 dell’8 gennaio 2024, la seconda sezione civile della Corte di Cassazione è intervenuta in tema di distanze tra le costruzioni.

L’art. 905, ultimo comma, c.c. esclude l’obbligo di osservare la distanza minima di un metro e mezzo per l’apertura di vedute dirette verso il fondo del vicino quando fra i due fondi vi sia una via pubblica. Sin dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 3460/1977, preceduta da altre più risalenti nel tempo (n. 2945/1960, n. 927/1967 e n. 780/1970), la Suprema Corte ha costantemente affermato che le distanze per l’apertura di vedute prescritte dalla citata norma del codice sostanziale non sono applicabili in caso di presenza di una strada pubblica, sia che questa passi fra i due immobili interessati, rendendoli fronteggianti, sia che si ponga, rispetto alle vedute, ad angolo retto.

Al cennato indirizzo si sono in sèguito uniformate, fra le altre, Cass. civ. n. 3519/1979, Cass. n. 9297/1992 e Cass. n. 2390/1994....

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