Con sentenza n. 9947 del 12 aprile 2024, la sezione tributaria è intervenuta sull'art. 67, comma 1, lett. a), del d.P.R. n. 917 del 1986 che ricomprende tra i redditi diversi «le plusvalenze realizzate mediante la lottizzazione di terreni, o l'esecuzione di opere intese a renderli edificabili, e la successiva vendita, anche parziale, dei terreni o degli edifici». La medesima disposizione ricomprende altresì tra i redditi diversi quelli di cui alla lettera b), ovvero «le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni, esclusi quelli acquisiti per successione e le unità immobiliari urbane che per la maggior parte del periodo intercorso tra l'acquisto o la costruzione e la cessione sono state adibite ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari, nonché, in ogni caso, le plusvalenze realizzate a seguito di cessioni a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione...
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