Con informazione provvisoria del 29 febbraio 2024 le Sezioni
Unite penali della Corte di Cassazione hanno risolto la questione relativa alla
continuità normativa tra il reato di millantato credito di cui all'art. 346,
comma 2 c.p. - abrogato dall'art. 1, comma 1, lett. s) della legge 9 gennaio
2019, n. 3 - e il reato di traffico di influenze illecite di cui al art.
346-bis c.p., come modificato dall’art. 1, comma 1, lett. t) della citata legge
n. 3 del 2019.
L’orientamento che propende per la continuità normativa è stato inaugurato da Cass. pen., sez. VI, 14 marzo 2019, n. 17980, secondo cui, la "nuova" ipotesi di traffico di influenze illecite punisce anche la condotta del soggetto che si sia fatto dare o promettere da un privato vantaggi personali - di natura economica o meno -, rappresentandogli la possibilità di intercedere a suo vantaggio presso un pubblico funzionario, a prescindere dall’esistenza o meno di una relazione con quest’ultimo. Ciò a...
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Codice penale e di procedura penale e leggi complementari - vigente
Luigi Alibrandi, Manfredi Bontempelli
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