Con sentenza n. 19357 del 29 febbraio-15 maggio 2024 le Sezioni Unite penali della Corte di Cassazione hanno affermato che non sussiste continuità normativa tra il reato di millantato credito di cui all’art. 346, comma 2, c.p. – abrogato dall’art. 1, comma 1, lett. s), della legge 9 gennaio 2019, n. 3 – e il reato di traffico di influenze illecite di cui all’art. 346-bis c.p., come modificato dall’art. 1, comma 1, lett. t), della citata legge, e che le condotte, già integranti gli estremi dell’abolito reato di cui all’art. 346, comma 2, c.p.., potevano, e tuttora possono, configurare gli estremi del reato di truffa (in passato astrattamente concorrente con quello di millantato credito corruttivo), purché siano formalmente contestati e accertati in fatto tutti gli elementi costitutivi della relativa diversa fattispecie incriminatrice.
L’orientamento che propende per la continuità normativa è stato inaugurato da Cass. pen., sez. VI, 14 marzo 2019, n. 17980,...
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