Con sentenza n. 12449 del 7 maggio 2024, le Sezioni Unite della Corte
di Cassazione hanno affermato che, ove il giudice disponga il pagamento degli
«interessi legali» senza alcuna specificazione, deve intendersi che la misura
degli interessi, decorrenti dopo la proposizione della domanda giudiziale,
corrisponde al saggio previsto dall’art. 1284, comma 1, c.c. se manca nel
titolo esecutivo giudiziale, anche sulla base di quanto risultante dalla sola
motivazione, lo specifico accertamento della spettanza degli interessi, per il
periodo successivo alla proposizione della domanda, secondo il saggio previsto
dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni
commerciali.
Sul punto si registrava un contrasto giurisprudenziale.
Secondo un indirizzo, in presenza di esecuzione forzata fondata su titolo esecutivo giudiziale, ove il giudice della cognizione abbia omesso di indicare la specie degli interessi che ha comminato, limitandosi alla...
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