Con sentenza n. 5792 del 5 marzo 2024, le Sezioni Unite Civili
della Corte di Cassazione hanno affermato che il controllo dell’attività del
giudice di merito, nel momento percettivo del dato probatorio nella sua
oggettività è affidato alla revocazione.
Secondo l’art. 395, n. 4, c.p.c.: «Le sentenze pronunciate in grado d'appello o in unico grado possono essere impugnate per revocazione: … se la sentenza è l'effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa. Vi è questo errore quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta l'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, e tanto nell'uno quanto nell'altro caso se il fatto non costituì un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare». La chiave di volta della disposizione è il sostantivo «supposizione», riferita ad «un fatto». Il giudice di merito, ma...
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