Con sentenza n.
7586 del 7 agosto 2023, la settima sezione del Consiglio di Stato è intervenuta
in tema di valutazioni della Commissione nell'ambito di una procedura
concorsuale per posti di professore universitario.
Già in precedenza i giudici amministrativi (Cons. Stato, sez. VI, 5 ottobre 2022, n. 8533; Cons. Stato, sez. VI, n. 3856 del 2022) hanno chiarito, infatti, che la fissazione di criteri di valutazione il più possibile chiari, oggettivi e trasparenti è uno degli aspetti più importanti delle complesse procedure di reclutamento dei professori universitari che, come noto, prevedono diversi passaggi (ASN e concorso nella singola sede) e sono disciplinate da normative di rango e contenuto diverso, quali: la L. n. 240/2010, i regolamenti attuativi, i regolamenti delle singole Università, gli standard valutativi elaborati e accettati da diverse istituzioni e comunità scientifiche a livello nazionale e internazionale. La valutazione dei candidati (i.e.: il loro curriculum, le loro pubblicazioni scientifiche, le loro capacità didattiche) deve avvenire sulla base di criteri, parametri e indicatori. Essi possono essere enumerati in maniera puntuale nei regolamenti approvati dalle singole Università oppure nelle delibere dipartimentali che chiedono il bando del posto o nei bandi stessi. Sono queste le ipotesi nelle quali gli Atenei dimostrano di voler adoperare in maniera penetrante uno strumento utile ad attuare le proprie politiche di reclutamento. In altri casi, i regolamenti delle sedi universitarie affidano direttamente alle Commissioni il compito di definire criteri, parametri e indicatori. Anche in dette ipotesi, però, le Commissioni non dispongono di un potere totalmente discrezionale. Sia perché i regolamenti, anche se non dettano i criteri in maniera specifica, in molti casi chiedono comunque alle Commissioni di uniformarsi alla normativa vigente ovvero agli standard qualitativi riconosciuti a livello nazionale ed internazionale o, ancora, ai criteri e ai parametri riconosciuti nella comunità scientifica internazionale di riferimento e così via. Sia perché le Commissioni, in quanto composte da persone che sono espressione dello specifico sapere disciplinare, operano al fine di riconoscere, nei candidati proprio gli standard metodologici e contenutistici della comunità scientifica di appartenenza. La Commissione, anche quando le viene riconosciuto un ruolo significativo nella definizione dei criteri, non può comunque discostarsi da criteri e standard riconosciuti. Essa non potrebbe, cioè, inventarsi requisiti e standard sconosciuti e poco chiari. Il rischio è che, per ipotesi, all'interno dello stesso Ateneo, candidati di un medesimo settore concorsuale vengano valutati sulla base di criteri molto diversi se diverse sono le procedure bandite e le Commissioni chiamate ad operare. Nel silenzio della norma regolamentare di Ateneo, la Commissione deve comunque attingere a criteri di valutazione noti e accettati, a cominciare da quelli dettati dalla normativa vigente. Si pensi, in ordine alle pubblicazioni, ai criteri di valutazione normativamente previsti per le cosiddette discipline bibliometriche e ai criteri diversi previsti per le discipline non bibliometriche.
A volte sono le società scientifiche a svolgere un ruolo significativo nella traiettoria indicata: in qualche caso esse individuano, in chiave generale, standard qualitativi utili a dare contenuto ai parametri di preparazione scientifica e didattica per gli studiosi appartenenti a quella specifica disciplina. La valutazione dell'attività svolta dalla Commissione per giungere alla predeterminazione dei criteri deve essere operata non in maniera meccanica e formalistica, ma sulla base di una valutazione finalistica della ratio ad essa sottesa. Sicché, ove i principi di competenza e trasparenza non siano in concreto vulnerati, l'eventuale omessa predeterminazione delle suddette regole costituisce un'inosservanza meramente formale, inidonea a ridondare in vizio di legittimità della procedura selettiva. L'importante è che i criteri individuati siano né vaghi né generici, ma idonei ad oggettivizzare per quanto possibile l'ampiezza della discrezionalità valutativa tipica di questo genere di selezioni, nonché a consentirne ex post la ricostruzione dell'iter logico seguito (Cons. Stato, sez. VI, 14 gennaio 2021, n. 454).
Le Commissioni sono chiamate non solo a fissare criteri, parametri e indicatori, ma anche ad individuare la loro possibile incidenza ponderale. Questa operazione (che, ancora, una volta, può essere disciplinata dai singoli regolamenti o prefigurata dalla stessa Commissione in sede di predisposizione delle modalità valutative) può avere contenuti diversi. Si deve in ogni caso considerare che alle Commissioni si chiede di individuare il candidato migliore. Criteri, parametri e indicatori sono fondamentali nel guidare il lavoro valutativo. Ma le loro incidenze ponderali ai fini del giudizio finale non devono diventare delle gabbie meccanicistiche, ancorate addirittura a puntuali pesi specifici di ognuno di essi. Per fare un esempio, non si può chiedere alle Commissioni di predeterminare il "peso" (in termini di punteggio) di un dottorato o il "peso" di un incarico di insegnamento al MIT. Sia perché bisognerebbe stilare ex ante una "classifica" dei valori di ogni possibile titolo/pubblicazione che i candidati potrebbero in teoria produrre (il che non sarebbe, ovviamente, neanche ipotizzabile), sia perché sono i criteri e i parametri riconosciuti nelle comunità scientifiche di riferimento a far concludere che aver tenuto un incarico di insegnamento in una delle più prestigiose Università del pianeta "pesa" più di alcuni anni di insegnamento in Atenei molto meno prestigiosi. La previsione di un "peso" specifico per ogni criterio/parametro/indicatore (ammesso che sia possibile in concreto) porterebbe ad un automatismo assorbente e insuperabile che non necessariamente propizierebbe l'esito auspicato, ovvero l'individuazione del candidato migliore. Naturalmente questo non significa consegnare il lavoro delle Commissioni all'arbitrio.