Con sentenza n. 2000, del 1° marzo 2024, la quinta sezione
del Consiglio di Stato ha affrontato la questione delle vicende che interessano
il rappresentante tecnico della parte nel corso del processo sono disciplinate
in modo espresso da due disposizioni del codice di procedura civile,
applicabili al processo amministrativo in base all’art. 79 comma 2 c.p.a. Le
due disposizioni sono l’art. 85 e l’art. 301 c.p.c..
Ai sensi dell’art. 301, comma 1, c.p.c. “Se la parte è costituita a mezzo di procuratore, il processo è interrotto dal giorno della morte, radiazione o sospensione del procuratore stesso”: la fattispecie presuppone la morte, radiazione o sospensione del procuratore e produce l’effetto dell’interruzione del processo. A dette ipotesi sono state equiparate la cancellazione d’ufficio dall’albo (Cass. civ., sez. III, 31 gennaio 2012 n. 1355), almeno nel caso in cui sia originata da motivi disciplinari (Cass. civ., sez. III, 30 aprile 2009 n....
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