Con ordinanza n. 9577 del 10 aprile 2024, la terza sezione civile della
Corte di Cassazione ha ribadito che, in tema di leasing finanziario,
fattispecie che realizza una figura di collegamento negoziale tra il contratto
di leasing ed il contratto di fornitura, il concedente che paghi al fornitore
il prezzo del bene pur essendo a conoscenza del mancato adempimento, da parte
di quest'ultimo, dell'obbligo di consegna, non può pretendere dall'utilizzatore
il rimborso della somma versata atteso che, costituendo l'inadempimento del
fornitore una causa di sopravvenuta impossibilità di adempiere ai sensi
dell'art. 1463 c.c., il pagamento effettuato risulta privo di causa e non
giustificabile in rapporto all'obbligo di esecuzione del contratto secondo
buona fede (Cass. civ. 23 maggio 2019, n. 13960; Cass. civ., sez. un., 5
ottobre 2015, n. 19785).
Per altro verso, se l'utilizzatore accetta di sottoscrivere senza riserve il verbale di consegna, pure a fronte di una consegna...
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