Con ordinanza n. 6685 del 13 marzo 2024, la terza sezione civile della
Corte di Cassazione ha affermato che, secondo la più recente giurisprudenza di
legittimità, l’obbligazione futura è solo quella i cui elementi costitutivi si
verificano integralmente in futuro, cioè quella che al momento della
prestazione della garanzia non veda già esistente alcuno dei suoi fatti
costitutivi e che non ha alcun rapporto di derivazione da eventi che originino
dallo svolgimento delle obbligazioni del debitore esistenti al momento
dell'assunzione della garanzia da parte del garante, escludendo che tale possa
considerarsi quella che sorge al momento della stipula del contratto garantito,
anche se è sottoposta a termine per quanto riguarda i canoni da pagare alle
singole scadenze, ma l’indirizzo prevalente è opposto (Cass. civ. 18 febbraio 2022,
n. 5423).
Infatti, evocando il principio di buona fede e di correttezza Cass. civ. 2 marzo 2005, n. 4458 ha cassato la decisione di...
Hai già un abbonamento? Fai il login per visualizzare il testo integrale
WEBINAR
PACCHETTO ESERCITAZIONI TUTTE LE MATERIE - CONFRONTO INDIVIDUALE CON I PROFESSORI
Alberto Marcheselli, Giuliana Passero, Massimo Scuffi