Con sentenza n. 12237 del 23 febbraio-25 marzo 2024, la seconda sezione
penale della Corte di Cassazione ha affermato che, in caso di mancata rinuncia
alla causa estintiva del reato (nella specie, per intervenuta prescrizione), il
giudice del rinvio deve essere indicato nel giudice civile.
Invero - premesso che nel nostro ordinamento vige il principio della separazione dei giudizi, penale e civile, essendo prevalente, nel disegno del codice, l'esigenza di speditezza e di sollecita definizione del processo penale rispetto all'interesse del soggetto danneggiato di esperire la propria azione nel processo medesimo (Corte Cost., sentenza n. 168 del 2006; in senso analogo, sentenza n. 23 del 2015) - ritiene la Suprema Corte che, per un verso, sia irrilevante l'eventuale pregiudizio derivante alla parte civile dall'applicazione nel giudizio di rinvio delle regole e delle forme della procedura civile, che potrebbero ritenersi meno favorevoli agli interessi del danneggiato dal reato...
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