Con sentenza n. 17352 del 28 marzo-26 aprile 2024, la seconda sezione
penale della Corte di Cassazione ha ricordato che ai fini della integrazione del delitto di
trasferimento fraudolento di valori, lo "scopo elusivo" che connota il
dolo specifico prescinde dalla concreta possibilità dell'adozione di misure di
prevenzione patrimoniali all'esito del relativo procedimento, essendo integrato
anche soltanto dal fondato timore dell'inizio di esso, a prescindere da quello
che potrebbe esserne l'esito.
Si è anche osservato che la predetta finalità elusiva delle misure di prevenzione patrimoniali, soprattutto laddove il relativo procedimento non sia stato ancora attivato, può essere accompagnata da finalità concorrenti, non necessariamente ed esclusivamente collegate alla impellente e urgente necessità di liberarsi dei beni in vista di una loro possibile ablazione (in questo senso, Cass. pen., sez. II, 9 ottobre 2019, n. 46704 ). Invero, il delitto di trasferimento...
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Codice penale e di procedura penale e leggi complementari - vigente
Luigi Alibrandi, Piermaria Corso
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