Con ordinanza n. 13728 del 17 maggio 2024, la seconda sezione civile della Corte di Cassazione ha affermato che rientra nei poteri del giudice di merito, ed è perciò incensurabile in cassazione, accertare se, nell'ipotesi in cui nel patrimonio comune vi siano più immobili da dividere, il diritto del condividente sia meglio soddisfatto attraverso il frazionamento delle singole entità immobiliari oppure attraverso l'assegnazione di interi immobili ad ogni condividente, salvo il conguaglio in favore degli altri (Cass. civ., sez. II, 7 maggio 2024, n. 19661).
Nella divisione ereditaria non si richiede necessariamente, in sede di formazione delle porzioni, una assoluta omogeneità delle stesse, ben potendo, nell'ambito di ciascuna categoria di beni immobili, mobili e crediti da dividere, taluni di essi essere assegnati per l'intero ad una quota ed altri, sempre per l'intero, ad altra quota, salvi i necessari conguagli, giacché il diritto dei condividenti ad...
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