Con ordinanza
n. 25977 del 6 settembre 2023, la seconda sezione civile della Corte di
Cassazione ha affermato che una clausola contrattuale che escluda il rimborso
dei costi sostenuti, in caso di estinzione anticipata del contratto di
finanziamento, è nulla perché determina a carico del consumatore un
significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto,
ai sensi dell’art. 33, D.L.vo 6 settembre 2005, n. 206.
L’art. 33, comma 1 del Codice del Consumo pone un’enunciazione di ordine generale, definendo vessatorie le clausole che, malgrado la buona fede, determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto. Si tratta di una disposizione imperativa tesa a sostituire all'equilibrio formale, che il contratto determina fra i diritti e gli obblighi delle parti contraenti, un equilibrio reale, finalizzato a ristabilire l'uguaglianza tra queste ultime nei contratti in cui è parte...
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