Con sentenza n. 15438 del 7 febbraio-15 aprile 2024, la seconda sezione
penale della Corte di Cassazione ha ricordato che, secondo l'insegnamento della
giurisprudenza di legittimità (Cass. pen., sez. un., 14 luglio 2022, n. 877), "pena
legale", è soltanto quella "positiva", ovvero prevista
dall'ordinamento giuridico, e quindi quella non eccedente, per specie e
quantità, i limiti previsti dalla legge; attraverso la predeterminazione di
limiti astratti per ciascuna specie di pena, e di limiti edittali riferibili a
ciascun reato, il legislatore fissa - per ciascuna pena e per ciascun reato -
il minimum cui possa riconoscersi concreta valenza rieducativa ed il limite
massimo oltre il quale la pena perderebbe la predetta valenza e si risolverebbe
nell'inflizione di una mera e non rieducativa sofferenza.
Ciò premesso, la giurisprudenza di legittimità (cfr., in sintesi, Cass. pen., sez. un., 26 febbraio 2015, n. 33040) è ferma nel qualificare come "illegale" la pena...
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