Con ordinanza n. 1424 del 15 gennaio 2024, la seconda sezione civile della Corte di Cassazione ha richiamato l’orientamento secondo cui il pactum fiduciae con il quale il fiduciario si obbliga a modificare la situazione giuridica a lui facente capo a favore del fiduciante o di altro soggetto da costui designato, richiede, allorché riguardi beni immobili, la forma scritta ad substantiam, atteso che esso è sostanzialmente equiparabile al contratto preliminare per il quale l'art. 1351 c.c. prescrive la stessa forma del contratto definitivo (Cass. civ., sez. II, 7 aprile 2011, n. 8001; conf. Cass. civ., sez. II, 19 luglio 2000, n. 9489; Cass. civ., sez. II, 25 maggio 2017, n. 13216; Cass. civ., sez. II, 9 dicembre 2019, n. 32108; cfr. anche Cass. civ., sez. I, 26 maggio 2014, n. 11757, secondo cui “… la prova per testimoni di tale patto è sottratta alle preclusioni stabilite dagli artt. 2721 e ss. c.c. – sempre che non comporti, il trasferimento, sia pure indiretto, di beni...
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